La nuova disciplina della professione di guida turistica

La legge 13 dicembre 2023, n.190, in vigore dal 17 dicembre, ha finalmente definito, dopo dieci anni di attesa, le competenze, le modalità di accesso e le tutele di quanti, attraverso l’iscrizione ad un elenco nazionale, hanno il diritto esclusivo di esercitare questa professione, fondamentale per la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale e lo sviluppo di un turismo consapevole e sostenibile.

Tra gli elementi innovativi si segnala:

  • la previsione di un esame di abilitazione nazionale e non più regionale (con una prova scritta, orale e tecnico-pratica, oltre alla certificazione delle competenze linguistiche) che dovrebbe assicurare standard omogenei dei livelli di prestazione in tutto il territorio nazionale;
  • la definizione di sanzioni amministrative per contrastare il diffuso abusivismo;
  • l’istituzione da parte dell’ISTAT di un codice ATECO dedicato;
  • l’obbligo di aggiornamento delle guide abilitate, con cadenza triennale;
  • la possibilità di conseguire specializzazioni attraverso corsi ad hoc della durata di almeno 50 ore inerenti particolari ambiti territoriali o tematici, che saranno definiti da uno o più decreti del Ministro del Turismo, d’intesa con la Conferenza permanente delle regioni e province autonome, sentite le associazioni di categoria.

Pur attendendo per una valutazione definitiva le norme attuative, sembra sgomberato il campo dalle preoccupazioni avanzate da ICOM Italia rispetto al disegno di legge discusso nella precedente legislatura* in merito all’estensione delle competenze delle guide nel settore dell’educazione al patrimonio, altamente specialistico e specifico rispetto all’azione divulgativa, che deve essere presidiato da professionisti adeguatamente formati. La legge precisa, infatti, che le attività delle guide turistiche si svolgono attraverso visite guidate. Pur ribadendo, naturalmente, il libero accesso e lo svolgimento delle stesse negli istituti di cultura, ne consegue che non dovrebbero prevedere progetti educativi e specifiche iniziative che restano in capo ai musei.

Quanto alla dibattuta questione dell’esercizio della professione da parte di guide abilitate da altri paesi europei, la legge prevede che, a meno che non si tratti di prestazioni temporanee e occasionali, la qualifica di un altro Stato debba essere integrato da una formazione complementare che consiste in un tirocinio di adattamento di 24 mesi o nel superamento di una prova attitudinale in lingua italiana, mentre, per le guide provenienti da paesi extraeuropei, l’abilitazione si ottiene esclusivamente con il superamento della prova attitudinale (prova scritta e orale) in lingua italiana.

 

IL TESTO DELLA LEGGE

 

*Cfr: